Nuovo Statuto per la fondazione Orchestra regionale della Toscana

ORT sul palco

ORT sul palco

Le modifiche approvate all’unanimità dal Consiglio metropolitano

Approvate all’unanimità dal Consiglio metropolitano di Firenze alcune modifiche allo statuto della fondazione Ort, dopo l’illustrazione fattane all’Assemblea dal consigliere delegato alle Partecipate Massimiliano Pescini. 23 in tutto gli articoli dello statuto. Dal I gennaio 2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze anche nelle partecipazioni societarie possedute, fra le quali quella detenuta nella Fondazione “Orchestra Regionale Toscana” (Ort), costituita nel luglio 1980 per iniziativa dei soci fondatori Regione Toscana, Comune di Firenze e Provincia di Firenze, la quale ha contribuito alla costituzione del fondo di dotazione con l’apporto di euro 5.164,67. La cifra è pari allo 0,019% del suo complessivo ammontare (euro 5.643.117,39).
Lo scopo sociale della Fondazione O.R.T. è la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana mediante la gestione di un’orchestra stabile professionale e la realizzazione di concerti nello storico Teatro Verdi di Firenze distribuiti poi in tutta la Toscana.
Il nuovo statuto ha un impianto più razionale, moderno e agile e garantisce l’economicità nell’azione della Fondazione. Con le modifiche, ha spiegato Pescini, si precisa la natura giuridica della Fondazione, avente “personalità giuridica di diritto privato” e riconosciuta anche quale Istituzione Concertistico Orchestrale (Ico).
Sono riordinati gli scopi e le finalità della Fondazione, cui risulta aggiunta la funzione di “ambasciatore della cultura Toscana in Italia e all’estero in tutti quei casi in cui la Regione e le altre istituzioni correlate lo richiedono”.
Sono elencati i mezzi gestionali che l’organismo utilizza per il perseguimento dei propri fini e implementate le voci componenti il patrimonio della Fondazione cui risultano aggiunti gli “avanzi di gestione conferiti al patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione”. Viene prevista, inoltre, la possibilità, per i privati, di concorrere alla determinazione del patrimonio della Fondazione con la connessa acquisizione della qualifica di “Fondatori”, ed al finanziamento della sua attività. Sono poi unificate le tre voci inerenti le tipologie di contributi utilizzati per il funzionamento della Fondazione (contributi ordinari annuali erogati dagli enti che vi aderiscono, contributi dello Stato e contributi che perverranno da enti pubblici e privati) in un’unica tipologia denominata “finanziamenti e contributi di soggetti pubblici e privati destinati alla gestione”.
Con adeguamento alla normativa, si riducono i membri del Consiglio di amministrazione ad un massimo di 5, di cui 3 di nomina regionale, 1 di nomina comunale ed 1 “nominato in rappresentanza degli altri eventuali Fondatori aventi diritto al voto”. Previsto un revisore unico al posto di un Collegio dei revisori costituito da tre membri, in entrambi i casi nominati dalla Regione Toscana. Viene soppresso il Comitato Esecutivo composto da sette membri i cui poteri gestionali passano al Consiglio di amministrazione.
Viene anche prevista un’apposita categoria di benefattori denominata ‘Amici dell’Ort’ della quale faranno parte coloro che verseranno un contributo annuo a favore di specifiche iniziative. Tale previsione, seppur non riserva a tale categoria alcun diritto sociale, rappresenta un’opportunità, già sviluppata dalla Fondazione nel corso degli ultimi anni, per formalizzare la raccolta fondi da privati e darne visibilità istituzionale.
Di fatto si procede a una migliore identificazione e puntualizzazione degli aspetti organizzativi (titolo VIII) con l’indicazione dei poteri del Direttore Generale e del Direttore artistico, nonché la composizione del bilancio e le disposizioni finali (Titolo IX).
Sulla base delle modifiche statutarie, la nomina di un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione finora riservata alla Provincia di Firenze risulta adesso di competenza anche “degli altri eventuali Fondatori aventi diritto al voto”. Possono acquisire la qualifica di Fondatori altri soggetti pubblici o privati che si obbligano a concorrere al patrimonio
della Fondazione e alla gestione con apporti in denaro minimi definiti dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.