Locazioni turistiche e obblighi amministrativi

Casa in campagna

Casa in campagna

Le locazioni turistiche sono disciplinate dall”articolo 70 della legge regionale n. 86 del 2016.

I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli
intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni al comune.

Fra gli obblighi dei proprietari e usufruttuari di locazioni turistiche sono compresi anche:
– la comunicazione degli alloggiati alla questura
– il pagamento dell’imposta di soggiorno al comune
– l’invio della movimentazione statistica alla Città Metropolitana di Firenze.

In caso di incompleta o omessa comunicazione della movimentazione statistica, è prevista sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

Ai fini dell’invio della movimentazione statistica alla Città metropolitana, è necessario che sia pervenuta alla Città Metropolitana la comunicazione di locazione inviata al Comune.

La Città metropolitana fornisce al titolare della locazione il codice ISTAT attribuito in sede di registrazione nell’applicativo Turistat, analogamente a quanto avviene per le strutture ricettive.

Allo stato attuale, non è possibile fornire, per motivi tecnici indipendenti dalla Città metropolitana, tale codice ISTAT alle locazioni turistiche per l’invio della movimentazione statistica.
Si invitano pertanto i titolari o usufruttuari di locazioni a tenere traccia della movimentazione e a consultare questa pagina per gli aggiornamenti.