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Consegna in visione, consegna di copie o invio anche telematico di dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dalla Città metropolitana di Firenze. Sono compresi gli atti interni e quelli comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Sono escluse alcune categorie di atti previste dal Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato.
Attraverso la sezione di questo sito Atti on line è possibile consultare direttamente gli atti degli organi e dei dirigenti della Città metropolitana sull’Albo pretorio e negli archivi.
Destinatari
Documenti necessari
Documento d’identità in corso di validità.
Modello richiesta accesso (.pdf)
Modulo per la richiesta di riesame (.pdf)
Riferimenti Normativi
- Testo Unico degli Enti Locali (Art. 10)
- L. 241/90
- Il “Decreto Trasparenza” ossia il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 successivamente modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97
- dpr. 184/2006
- Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato
Informazioni sul procedimento
Sono previsti tre tipi di accesso:
– l’accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. 241/1990 s.m.i., che consiste nel diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, estranei al procedimento amministrativo, di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi, in ragione della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
– l’accesso civico semplice, previsto dall’art. 5 comma 1 del “Decreto Trasparenza”, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
– l’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5 comma 2 del “Decreto Trasparenza”, che consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma qualsiasi modalità di presentazione della domanda (anche per fax o a mano) è ammissibile.
L’Urp fornisce on line moduli standard per la presentazione delle domande di accesso e delle domande di riesame, non vincolanti ma di cui si raccomanda l’uso in quanto contengono tutti i dati necessari per il procedimento.
Le domande presentate sono valide: se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità; se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata; se sono sottoscritte con firma digitale; se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
La richiesta può essere presentata alternativamente
all’ufficio che detiene i dati o i documenti
pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
v. la rubrica per gli indirizzi
all’Ufficio relazioni con il pubblico
pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
e-mail: urp@cittametropolitana.fi.it
via Cavour 7r, 50129 Firenze
Fax: 0552761276
Tel: 0552760241
Le sole domande di accesso civico semplice, riguardanti dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono essere presentate al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: prevenzione.corruzione@cittametropolitana.fi.it.
Per quanto riguarda le richieste di accesso documentale e le richieste di accesso civico generalizzato la competenza se accogliere o meno la richiesta di accesso è attribuita all’Ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti.
Alla presentazione della domanda viene rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della richiesta e indica il numero di protocollo assegnato.
Il procedimento di accesso si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni, che decorrono dalla protocollazione dell’istanza.
Il termine è sospeso in presenza di controinteressati che, informati, hanno dieci giorni per proporre opposizione.
Avverso il diniego totale o parziale dell’accesso, il suo differimento, o la mancata risposta dell’Ente nel termine di legge, l’istante può attivare i rimedi giustiziali e giurisdizionali previsti dagli art. 14, 20 e 32 del Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato.
a cura dell’Urp Ultimo aggiornamento: 11-03-2022