Rischio industriale

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Rischio industriale - incendio

Definizione generale

(tratte dal sito del Dipartimento di Protezione Civile)
Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito ad un incidente presso un insediamento industriale si sviluppi un incendio, un’esplosione o una nube tossica, coinvolgente una o più sostanze pericolose, i cui effetti possano arrecare danni alla popolazione o all’ambiente.
Tali effetti sono mitigati dall’attuazione di adeguati piani di emergenza, sia interni (redatti dall’industria per fronteggiare immediatamente l’evento incidentale) che esterni (redatti dall’Autorità per fronteggiare i possibili effetti sul territorio circostante). Questi ultimi prevedono adeguate misure di autoprotezione e comportamenti da fare adottare alla popolazione.

Se abiti in una zona con stabilimenti industriali è opportuno informarsi dal Sindaco del proprio Comune se sono inseriti nell’elenco degli impianti a rischio, per i quali è previsto un piano di emergenza in caso di incidente. È possibile anche ottenere l’informazione consultando il sito internet del Ministero dell’Ambiente.

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_industriale.wp

Il Rischio Industriale nella Provincia di Firenze

Il rischio industriale è connesso, ai sensi del D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999, alla probabilità che “un evento quale un’emissione, un incendio o una esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento” e ” che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”.

Gli incidenti che possono avvenire in tali stabilimenti sono: incendi, bleve/fireball, flash-fire, sovrapressioni di picco, rilascio tossico, etc.
Il D.Lgs.334/99, attuazione della Direttiva Comunitaria n. 82 del 1996, meglio nota come “Seveso 2”, detta disposizioni per prevenire gli incidenti rilevanti imponendo obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti in cui vengono stoccate e/o impiegate “sostanze pericolose”.

La prevenzione del rischio industriale viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa. La definizione di “stabilimento a rischio” comprende, oltre ad aziende e depositi industriali, anche aziende private o pubbliche operanti in tutti quei settori merceologici che presentano al loro interno sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti definiti dalle normative stesse. Gli stabilimenti così definiti rientrano in diverse classi di rischio potenziale in funzione della loro tipologia di processo e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati pericolosi stoccati/impiegati internamente allo stabilimento medesimo.
L’elemento principale che caratterizza e classifica “uno stabilimento a rischio di incidente rilevante”, ai sensi della normativa vigente, è quindi la detenzione di sostanze o categorie di sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie.
La detenzione e l’uso di grandi quantità di sostanze, aventi caratteristiche tali da essere classificate come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l’ambiente, può portare, infatti, alla possibile evoluzione non controllata di un incidente con pericolo grave, immediato o differito, sia per l’uomo all’interno o all’esterno dello stabilimento, sia per l’ambiente circostante a causa di:

– emissione e/o diffusione di sostanze tossiche per l’uomo e/o per l’ambiente
– incendio
– esplosione

La Regione Toscana, con Legge Regionale n. 30 del 20/03/2000 “Nuove norme in materia di attività a rischio incidenti rilevanti”, ha disciplinato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall’Art. 72 del D.Lgs.112/98.).

Cartografia

 

Ultimo aggiornamento: 23-11-2023