Fatturazione elettronica – codice IPA della Città Metropolitana di Firenze

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Comunicazione dei Codici identificativi IPA degli Uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n.55 del MEF “Trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”.
Si comunica che il Decreto Ministeriale del MEF n.55 del 3 aprile ha introdotto l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione non accetta più dal 31 marzo 2015 fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A ‘Formato della fattura elettronica’ del citato DM N. 55/2013 (Fatturapa).

Il D.M. n.55 del 3 aprile 2013 all’art. 3, comma 1, prevede che la Città Metropolitana di Firenze individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle Fatture Elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D: “Codici Ufficio”.
Per le finalità di cui sopra, l’Indice delle pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito a questo Ente il Codice Univoco dell’ Ufficio UF4TAE che deve essere indicato obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

Codice iPA: cmfi
Codice Univoco ufficio: UF4TAE
Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA

 

E´ indispensabile che i fornitori inseriscano all’interno delle fatture elettroniche, oltre al codice univoco, anche CIG e CUP (ove presenti) della relativa procedura di acquisto, nonché il riferimento all’impegno contabile di spesa comunicato al fornitore dall’Ente.

Le cause di scarto della fattura nei 15 giorni possono essere:

  • l’assenza o l’inesattezza dei codici CIG e CUP, nei casi in cui questi siano previsti per legge;
  • mancata indicazione dello split payment o scissione dei pagamenti, mediante apposizione del fleg nella sezione “dati di riepilogo per aliquota Iva e natura”, campo “esigibilità Iva” (fatte salvi i casi di esclusione dal regime per norma di legge);
  • mancata indicazione nel campo “bollo” del valore “SI” (art.6 comma 2 del D.M. 17/06/2014), per le fatture soggette ad imposta di bollo (fatture senza Iva di importo superiore ad euro 77,47);
  • tutti gli errori riguardanti il totale della fattura, il calcolo dell’Iva, l’indicazione dell’aliquota Iva, l’importo delle ritenute.

Se il destinatario non rifiuta la fattura entro 15 giorni, SdI invia una notifica di decorrenza termini sia al mittente che al destinatario e la fattura si considera consegnata. A questo punto se è necessario fare delle rettifiche dovrà essere richiesta al fornitore l’emissione di una nota di credito e/o nota di variazione IVA a storno parziale o totale della fattura. Resta fermo l’obbligo di registrazione contabile delle fatture entro 10 giorni dall’arrivo, rilevabile dalla data di protocollazione della fattura, per assolvere agli obblighi del Registro Unico. Analogamente rimane valido il termine di 30 giorni previsti dalla legge per il pagamento della fattura, calcolati dalla data di arrivo della stessa e non dal momento dell’accettazione o della sua registrazione in contabilità.

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le specifiche operative per l’identificazione degli Uffici destinatari della Fatturazione Elettronica pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fattura.pa.gov.it.

 

Ultimo aggiornamento: 11-02-2021