Responsabili del trattamento

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Responsabili

Il titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 del codice, si è avvalso della facoltà di nominare i responsabili del trattamento, individuati nei dirigenti responsabili di ciascuna struttura ed ha contestualmente provveduto a dettare le istruzioni generali per il trattamento.

  • Art. 29. Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Ultimo aggiornamento: 03-02-2021