Regolamento del Parco Mediceo di Pratolino

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Premessa

Il Parco Mediceo di Pratolino (nel seguito definito semplicemente “Parco”) è uno dei parchi storici più importanti d’Europa e rappresenta un luogo il cui valore culturale, storico, ambientale, archeologico, naturalistico e faunistico deve essere tutelato.

La regolamentazione delle attività e degli usi consentiti all’interno del Parco si ispira alla necessità di armonizzare la diffusa richiesta di fruizione degli spazi, ricchi di punti di attrazione e possibili sedi di molteplici attività, con le esigenze di tutela.

Affinché il presente Regolamento risulti efficace rispetto alle finalità perseguite, la Amministrazione si appella ad un comportamento dei visitatori che sia improntato a maturità e senso di responsabilità dei visitatori, che vada anche oltre il codificato, in modo tale che la frequentazione avvenga in totale armonia con l’ambiente circostante.

Si ricorda che il presente Regolamento è integrativo delle norme e dei regolamenti vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

REGOLAMENTO

Art.1 – Oggetto ed ambito  di applicazione.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l’accesso e l’utilizzo degli spazi del Parco Mediceo di Pratolino.

Art.2 –  Condizioni di accesso ed orari

L’ accesso al Parco potrà essere condizionato al pagamento di una tariffa, con previsione di riduzioni ed esenzioni, da stabilirsi con deliberazione della Giunta Provinciale.

Il calendario, gli orari di apertura e chiusura ed il perimetro delle aree visitabili sono stabiliti annualmente con specifico atto del soggetto cui compete la direzione del Parco (di seguito denominato “Direzione del Parco”).

Le condizioni di accesso e gli orari sono esposti agli ingressi principali e diffusi attraverso i canali istituzionali di comunicazione.

Gli orari del Parco potranno subire modifiche per eventi straordinari, o per condizioni meteorologiche avverse.

E’ vietato ai visitatori trattenersi oltre l’orario stabilito per la chiusura.

Tutti gli utenti  devono conformarsi alle disposizioni impartite mediante la cartellonistica posta nel Parco, gli avvisi vocali trasmessi, le indicazioni fornite dal personale autorizzato.

Eventuali accessi, al di fuori dei giorni e degli orari previsti, dovranno essere espressamente autorizzati su richiesta, secondo modalità definite da specifico disciplinare.

I visitatori possono accedere esclusivamente nelle aree visitabili.

L’accesso è consentito esclusivamente attraverso gli ingressi di volta in volta abilitati; ogni altra modalità di accesso è da considerarsi abusiva e quindi soggetta a sanzione.

I minori di 14 anni di età devono essere accompagnati da persone maggiorenni, che assumono la diretta responsabilità.

Le superfici dei viali, sentieri e prati del Parco possono presentare avvallamenti e buche per cause naturali (dilavamenti da pioggia, ecc…..) od accidentali; pertanto nella percorrenza, sia a piedi che con veicoli, dovrà essere usata la massima cautela ed attenzione.

Il comportamento del pubblico nell’area del Parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso gli altri e l’ambiente, senza disturbare la tranquillità e la sicurezza delle persone, della fauna e flora.

Art. 3 – Circolazione dei veicoli a motore, biciclette ed altri mezzi non motorizzati

La circolazione all’interno del Parco è consentita ai pedoni.

E’ vietato l’accesso ed il transito di qualunque mezzo motorizzato se non espressamente autorizzato, fatta eccezione per le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso.

La Direzione del Parco potrà consentire il transito di automezzi con permessi speciali, provvedendo ad impartire le necessarie disposizioni da osservare.

All’interno del Parco, esclusivamente su viali e sentieri accessibili, è permessa la circolazione delle biciclette condotte da visitatori con età superiore ad anni 14.

Art. 4 – Divieti

Ai divieti di cui al presente articolo possono essere applicate deroghe solo se espressamente disposte dalla Direzione.

All’interno del Parco sono vietati:

– la asportazione, la manomissione, il danneggiamento delle consistenze verdi del suolo e del sottobosco  (prati, essenze arboree, fiori, frutti, funghi, etc.);

–    l’esercizio delle attività venatoria e pescatoria; le molestie, la cattura, l’uccisione delle specie  animali di ogni genere, costituenti il patrimonio faunistico del Parco;

–    qualsiasi genere di intrusione, l’ arrampicarsi e/o superare cancelli, muri, e recinzioni del  Parco e/o di aree interne delimitate; l’arrampicarsi su opere monumentali, pali di illuminazione e simili, introdursi nei pozzi, cunicoli, fontane e simili; occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera fruizione da parte degli altri visitatori; invadere  aree seminate; entrare nelle aree coltivate e boscate, oltrepassando i percorsi stabiliti;

–    l’abbandono di rifiuti: i rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati nel Parco, oppure presso le stazioni ecologiche esterne al Parco;

–    i comportamenti di qualsiasi genere che risultino contrari alla sicurezza dei luoghi e delle persone, quali ad esempio: arrampicarsi sugli alberi, pali, etc., accendere fuochi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi di sigarette, od altri oggetti che possano provocare incendi, effettuare giochi e/od attività che possano costituire pericolo per l’incolumità delle persone o cose, quali  i lanci di oggetti a distanza non controllabile, camminare sui bordi di vasche o sui cigli delle scarpate;

–    i comportamenti di qualsiasi genere in grado di arrecare danno a edifici, opere monumentali, arredi interni ed esterni,  attrezzature etc., anche mediante utilizzo improprio.

Sono inoltre vietati:

–    l’ingresso con armi e strumenti di caccia, reti od altri attrezzi da pesca (ad esclusione dei  casi espressamente autorizzati dalla Direzione e finalizzati alla corretta gestione faunistica);

–    l’affissione di manifesti e la diffusione di propaganda, anche sonora, senza espressa autorizzazione della Direzione del Parco;

–    l’ utilizzo di apparecchi elettroacustici ad alto volume;

–    la balneazione negli specchi e corsi d’acqua;

–    l’accesso in locali, fabbricati, depositi, manufatti e simili, se non espressamente autorizzato;

–    l’introduzione di cani non trattenuti da guinzaglio;

–    l’esercizio del commercio ambulante (salvo quanto previsto in occasione di particolari eventi e manifestazioni).

Art. 5 – Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed attività di valorizzazione, conservazione, miglioramento e sviluppo

Qualsiasi attività e/o intervento da effettuare nel Parco, su proposta delle diverse Direzioni della Provincia di Firenze e/o di altri Enti, Istituti o privati, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione del Parco.

Gli interessati dovranno inoltrare alla Direzione del Parco apposita documentata richiesta di autorizzazione, corredata da un programma analitico delle attività o progetto definitivo/esecutivo.

Ottenuta l’autorizzazione, il soggetto attuatore dovrà tenere costantemente informata la Direzione del Parco sulle fasi esecutive delle attività. La Direzione si riserva di porre anche in un secondo tempo ulteriori limitazioni finalizzate alla tutela del Parco stesso.

Art. 6 – Attività di studio a carattere scientifico

L’attività di ricerca scientifica promossa da Università, Enti, Istituti o privati è condivisa ed autorizzata secondo le modalità di seguito specificate.

Gli interessati presenteranno alla Direzione richiesta di autorizzazione, corredata da un programma analitico di ricerca nel quale risultino individuati:

  1. a) l’oggetto, la finalità, le aree interessate e la durata della ricerca;
  2. b) i prelievi di materiale vivente e non vivente previsti;
  3. c) l’impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie e i mezzi per accedere alle aree interessate.
  4. d) i nominativi, le qualifiche e il curriculum vitae delle persone impegnate nel lavoro di ricerca.
  5. e) l’esito previsto della ricerca (tesi, pubblicazione scientifica o altro).

La Direzione è l’organo incaricato di seguire operativamente le suddette attività e ad essa gli interessati devono fare riferimento per ogni comunicazione e necessità. In ragione dello specifico oggetto o della materia di studio, la Direzione potrà delegare tali compiti ad altri Uffici.

Gli studi che comportino un onere finanziario per la Provincia di Firenze dovranno essere disciplinati da apposita convenzione tra le parti interessate.

Ottenuta l’autorizzazione, gli interessati possono accedere all’area nel rispetto delle modalità e prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione. La Direzione si riserva, anche in corso d’opera, di porre ulteriori limitazioni finalizzate alla tutela del Parco stesso.

La Direzione si riserva di prendere visione e di acquisire copia del  materiale raccolto e di tutte le riproduzioni visive e audiovisive effettuate nell’area. Tale materiale potrà essere usato, con menzione dell’autore, a fini interni, didattici, documentativi o promozionali.

La Direzione si riserva il diritto di stampare, fotocopiare e riprodurre il materiale prodotto e gli eventuali articoli pubblicati per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.

Art. 7 – Deroghe

A discrezione della Direzione possono essere autorizzate attività in deroga agli articoli del presente regolamento mediante autorizzazione previa valutazione della sussistenza delle condizioni di scritta.

La deroga è altresì implicitamente concessa per le attività di servizio, soccorso, manutenzione e vigilanza, nonché per la realizzazione degli eventi culturali e ricreativi che rientrano nel calendario di attività del Parco.

In caso di particolari iniziative e per tutta la durata delle stesse sarà possibile modificare temporaneamente la delimitazione delle zone del Parco, con le conseguenti modifiche agli effetti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 – Occupazioni di suolo

E’ vietata l’occupazione, anche temporanea, di suolo od aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio od altro, senza autorizzazione della Direzione del Parco.

Per la disponibilità e l’utilizzazione di aree e di strutture per manifestazioni di vario genere ed in particolare per riprese foto-cinematografiche e/o pubblicitarie, è necessario ottenere dalla Direzione del Parco autorizzazione e/o concessione; detti provvedimenti possono essere condizionati dal pagamento di un canone, o da eventuale rimborso spese, nella misura stabilita dalla Giunta Provinciale.

Alcuni spazi all’interno degli immobili del Parco e alcune aree verdi dello stesso, possono essere concesse in uso esclusivamente temporaneo ad Enti, Istituti od Associazioni che ne facciano richiesta per realizzare attività di tipo sociale, congressuale, culturale, per mostre e/o manifestazioni varie, come da tariffario stabilito dalla Giunta Provinciale.

A tale scopo gli Enti o le Associazioni interessate devono fare richiesta e sottoscrivere il disciplinare di accettazione delle condizioni d’uso.

L’utilizzo provvisorio degli stessi spazi può essere anche a titolo gratuito, salvo comunque il rimborso degli oneri per le utenze, qualora sia stato concesso il patrocinio da parte della Presidenza della Provincia di Firenze.

Art. 9 – Danni

  1. Ogni visitatore è responsabile dei danni di qualunque natura arrecati da lui, da minori o da inabili a lui affidati, nonché da animali o cose di cui abbia la custodia, a persone, animali, piante, manufatti o cose, e sarà chiamato a rifondere personalmente quanto accertato nei modi e nei termini di legge.
  2. Per la quantificazione relativa si considera il costo delle opere di sostituzione, o riparazione, o ripristino (IVA compresa), maggiorato del 10% a titolo di spese generali.
  3. Alla riscossione delle somme  dovute si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali della Provincia di Firenze)

Art. 10 – Sanzioni

Ferma e impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa speciale per materia vigente, per le violazioni ai divieti vigenti nel Parco disposti dal presente Regolamento, elencati nella tabella allegata sub A) a formare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi dell’art. 7. bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Per le violazioni al presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 ella L. 24 novembre 1981, n. 689.

Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 1982  n. 689 e alla Legge regionale 28 dicembre 2000 n.81.

L’Organo competente ad applicare la Sanzione Amministrativa è la Provincia di Firenze.

E’ in ogni caso prevista la confisca delle specie vegetali, dei prodotti del sottobosco, degli esemplari di fauna o quant’altro prelevato o raccolto in violazione alle disposizioni di cui al comma 1.

In tutti i casi di infrazione alle norme sopracitate, l’autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile, è obbligata – oltre al pagamento della sanzione amministrativa – al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale, ai manufatti artistici, agli impianti, ed alle attrezzature del Parco, come previsto dall’art.9.

Art. 11 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Provinciale ed a tutti gli altri operatori  che rivestono la qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 57 del c.p.p.

La Provincia, al fine di garantire livelli ottimali di informazione, prevenzione e vigilanza può stipulare apposite convenzioni con le Guardie Ambientali  Volontarie (G.A.V.) di cui alla Legge Regionale 23 gennaio 1998 e con le guardie giurate volontarie delle associazioni ambientali e venatorie di cui alla lettera  b) del comma 1 dell’art. 27 della L. 11 febbraio 1992 n. 157; tali convenzioni potranno prevedere la possibilità di contestare direttamente le violazioni al presente regolamento ai trasgressori da parte del personale volontario coordinato.

Per le attività di cui al presente articolo la Provincia, può altresì avvalersi di altri soggetti interni o esterni, i quali effettueranno un’attività di controllo all’interno del Parco rimandando ai soggetti sopra richiamati le attività proprie di polizia giudiziaria.

Art.12 – Disposizioni finali

La Direzione del Parco potrà emanare specifiche disposizioni a disciplina di attività, manifestazioni ed eventi straordinari nel Parco.

Gli accompagnatori di gruppi e scolaresche sono responsabili del rispetto del presente regolamento da parte dei singoli.

La Provincia di Firenze non risponde di eventuali danni a persone o cose causati da disattenzione o mancato rispetto del Regolamento da parte degli utenti.

TABELLA DEI DIVIETI DA RENDERE PUBBLICA

ALL’INTERNO DEL PARCO E’ VIETATO:
Accedere al di fuori degli orari prefissati ed oltre i limiti indicati per tutte le aree
Accedere o transitare con veicoli a motore, salva espressa autorizzazione
Arrampicarsi e/o superare cancelli, muri, recinzioni esterne e/o interne;
Arrampicarsi su monumenti, statue ed alberi
Porre in essere qualsiasi attività venatoria e/o piscatoria
Molestare e causare sofferenze ad animali
Abbandonare o depositare rifiuti fuori degli appositi cassonetti/contenitori
La balneazione negli specchi e corsi d’acqua
Introdursi nei pozzi, cunicoli, fontane e simili
Occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera fruizione da parte degli altri visitatori;
Accedere nelle aree coltivate e boscate, oltrepassando i percorsi stabiliti
Spostare cassonetti/contenitori dei rifiuti senza autorizzazione
Arrecare danneggiamenti o apporre scritte, adesivi o cartelli ai cassonetti/contenitori
Accendere fuochi o usare fiamme libere, accumulare cose infiammabili o di facile combustione
Provocare rumori molesti o porre in essere comportamenti irrispettosi ed indecorosi
Lanciare sassi o altri oggetti
Svolgere attività di gruppo non autorizzate pericolose o che arrechino disturbo agli altri fruitori del parco, alla fauna ed alla flora
Utilizzare impropriamente giochi e/o attrezzature del parco
Danneggiare o imbrattare recinzioni, arredi, attrezzature e manufatti del parco
Introdurre cani privi di  guinzaglio e, ove previsto dalla normativa in materia di pericolosità dei cani, senza museruola. E’ comunque vietato lasciar vagare cani incustoditi, anche se provvisti di museruola
Ostacolare la cattura di animali da parte del personale preposto
Transitare in biciclette e/o mountain bike fuori dei giorni ed itinerari consentiti
Danneggiare od imbrattare il suolo e la vegetazione in  generale
Raccogliere fiori, frutti e vegetali
Affiggere cartelli, manifesti o simili senza autorizzazione
Esporre merci/oggetti a scopo pubblicitario o commerciale senza titolo autorizzativo in qualsiasi luogo del parco
Danneggiare manifesti affissi nel parco
Alterare il suolo; ricerche in sottosuolo non autorizzate con apposite strumentazioni
PER LA VIOLAZIONE DEI SUDDETTI DIVIETI SI APPLICA LA SANZIONE PREVISTA DALL’ART. 7. BIS DEL D. LGS. 18 AGOSTO 200, N. 267
PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE DI NORME SPECIALI COMMESSA ALL’INTERNO DEL PARCO SI APPLICANO LE CORRISPONDENTI SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA MEDESIMA

a cura della direzione Cultura – Parco di Pratolino –

Ultimo aggiornamento: 04-04-2022